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Accademia Internazionale di Arte Moderna |
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ACCADEMIA INTERNAZIONALE D'ARTE MODERNA STATUTO Art. 1 E’ costituita in Roma un'associazione denominata «Accademia Internazionale d'Arte Moderna ».
Art. 2. - L'associazione ha lo scopo di
promuovere l'arte e di diffonderne la conoscenza tra i giovani. A tale
scopo potrà istituire corsi di istruzione e di perfezionamento,
divulgare pubblicazioni scientifiche contenenti scritti e riproduzioni
di opere di soci e dei simpatizzanti, allestire mostre, bandire concorsi
ed attribuire premi. Tale attività sarà governata da un regolamento per
l'attuazione del presente statuto che sarà scritto ed approvato per la
prima volta dal comitato promotore. Successivamente sarà stilato dal
Consiglio di Presidenza e sottoposto per l'approvazione all'assemblea
dei soci.
Art. 3. - L'Accademia Internazionale
d'Arte Moderna si compone di due classi, a ciascuna delle quali vengono
ascritti 70 soci nazionali e 70 stranieri, i soci di merito in numero
limitato come dall'art. 23 ed i soci corrispondenti in numero
illimitato. CLASSE PRIMA
Categoria poesia
è divisa in 6 sezioni: lirica, letteratura, saggistica, critica,
giornalismo, editoria. CLASSE SECONDA
Categoria pittura
è divisa in 4 sezioni: pittura, grafica, decorazione, antiquariato. Art. 4. - Ai soci nazionali e stranieri spetta il titolo di «accademico». Essi saranno iscritti all'Albo del « Senato Accademico ». 1 soci di merito ed i soci corrispondenti saranno iscritti nella categoria di appartenenza, in apposito registro.
Art. 5. - Il Senato Accademico si compone
di tutti i soci effettivi, nazionali e stranieri e dei soci onorari. Art. 6. - Uomini altamente qualificati e benemeriti, su proposta di almeno tre membri del senato accademico e del Consiglio di presidenza, potranno essere nominati soci onorari dell'Accademia. Ad essi saranno attribuiti tutti i diritti dei Soci effettivi, concedendo loro la scelta della classe e della categoria, alla quale saranno iscritti in soprannumero. L'Accademia in seduta primaria delibera, a maggioranza dei presenti, sulla iscrizione del candidato a socio onorario.
Art. 7. - Il Consiglio di Presidenza si
compone di un presidente, un vicepresìdente, un vicepresidente dìrigente
la divisione nazionale, un vicepresidente dirigente la divisione
internazionale, un segretario generale, un tesorìere con funzioni di
amministratore e nove consiglieri. Fra questi potranno essere scelti e
nominati un vicesegretario generale, un segretario di presidenza, un
vicesegretario di presidenza, un dirigente l'ufficio stampa, un
dirigente l'ufficio di pubbliche relazioni, tutti con delibera
presidenziale. Il Consiglio di Presidenza dura in ufficio cinque anni
(Del. Cons. Pres. del
18-12-76). Art. 8. - Ai membri del consiglio di presidenza è assegnato un gettone di presenza in misura che sarà fissata ogni anno in sede di approvazione di bilancio preventivo, qualora si costituisca un fondo di dotazione (così modificato con Del. Cons. Pres. n. 6 del 15-2-1979). Art. 9. - Il presidente rappresenta l'Accademia e ne firma la corrispondenza, salvo la parte delegata all'amministratore o al segretario generale, convoca e presiede le adunanze dell'Accademia e del consiglio. Assente è supplito dal vicepresidente, o, in assenza anche di questo dal più anziano dei soci nazionali presenti. Nelle delibere consiliari, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Art. 10. - Il presidente ed il vicepresidente dell'accademia sono presidenti delle Classi cui appartengono, ciascuno convoca e presiede la propria Classe. Assente è supplito dal più anziano della Classe fra i soci nazionali presenti.
Art. 11 - L'accademia tiene annualmente
una sessione di nove mesi che comincia ad ottobre e finisce a giugno
dell'anno successivo. Ciascuna Classe tiene ogni mese della sessione una
seduta ordinaria, presieduta dal presidente della Classe o dal
segretario o, in assenza di entrambi, dal socio più anziano. Art. 12. - L'assemblea plenaria viene indetta dal presidente almeno una volta all'anno, e si compone del consiglio di presidenza, del senato accademico, dei soci di merito e dei soci corrispondenti. Questi ultimi potranno intervenire alle discussioni tenute nelle adunanze senza diritto di voto, ma potranno formulare quesiti da sottoporre al vaglio dell'assemblea primaria. Art. 13. - L'assemblea primaria si compone del consiglio di presidenza e del senato accademico. Art. 14. - Il senato accademico si compone dei membri effettivi, la cui nomina è a vita e dei soci onorari. Art. 15. - Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono preparati e discussi dal consiglio di presidenza e successivamente approvati dall'assemblea dei soci effettivi, a Classi riunite in una seduta ordinaria che sì terrà a chiusura di sessione. Art. 16. - Il presidente ed il vicepresidente possono convocare sedute straordinarie dei presidenti delle classi ed assemblee di una o più Classi od anche delle Classi riunite. Le assemblee sono pubbliche, ma a discrezione del presidente il pubblico può essere escluso.
Art. 17. - Entro il 90° giorno
antecedente la chiusura della sessione annuale il presidente comunicherà
i posti vacanti dei soci effettivi ai presidenti delle Classi, i quali,
senza ritardo, sentito le proposte dai soci di ciascuna classe,
comunicheranno i nomi dei candidati prescelti. Il consiglio di
presidenza, vagliati i titoli scientifici, accademici e di merito dei
candidati, sottoporrà le candidature al voto dei soci nazionali a mezzo
posta. Non potranno essere eletti più di sette membri del senato
nazionale e sette membri del senato internazionale per ciascuna classe e
per ogni anno.
. Art. 18. - Il presidente, il
vicepresidente e l'amministratore sono eletti dall'assemblea dei soci in
unica votazione con tre schede distinte. Risulterà eletto chi avrà
ottenuto il maggior numero di voti, salvo il disposto dell'art. 7. Art. 19. - La elezione dei soci nazionali o stranieri e dei soci onorari, del presidente e del vicepresidente dell'Accademia è sottoposta all'approvazione dell'assemblea primaria.
Art. 20. - Il presidente è delegato a
richiedere autorizzazioni eventualmente occorrenti per la pratica
attuazione dell'oggetto del presente statuto di cui all'art. 2 Potrà
costituire commissioni giudicatrici, nominare esperti e direttori di
Classe, e di categoria. Potrà accettare lasciti e donazioni per la
istituzione di scuole d'arte e di fondazioni per l'attribuzione di
premi. Art. 21. - Il presidente ha facoltà di segnalare nomi di persone che per morale, attività ed attitudini potranno entrare a far parte del consiglio di presidenza, con tutti i benefici e le prerogative dei soci fondatori. A tali nomine si provvederà con delibera del consiglio di presidenza e con parere unanime dei presenti componenti il Consiglio stesso, purché questo sia rappresentato da non meno di cinque membri, fra i quali il presidente (Del. Cons. Pres. del 27-03-76). Art. 22. - 1 soci fondatori, cessati dalla carica, per effetto della elezione del consiglio di presidenza saranno considerati benemeriti ed iscritti in soprannumero nella Classe da essi scelta. L'iscrizione avviene ope legis e non è soggetta ad alcuna approvazione.
Art. 23. - Soci di merito sono artisti ed
uomini di cultura, dotati di spiccate qualità che facciano richiesta di
adesione all'Accademia con spirito di emulazione nell'ambito del
riconoscimento dei valori morali dei « Grandi » che li hanno preceduti.
Sono iscritti nel registro dei soci in numero limitato alla terza parte
del numero dei soci corrispondenti e con delibera presidenziale. 1 soci
che abbiano dato dimostrazione di entusiasmo con spirito di abnegazione
per i problemi dell'Accademia potranno essere nominati « delegati
accademici » con delibera presidenziale, ratificata dal Consiglio
Direttivo. (così modificato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 6
del 15/02/79 e n° 8 del 19/10/1979)
Art. 24. - Il consiglio di presidenza
prepara un regolamento per l'attuazione del presente statuto e delle
norme transitorie, lo presenta per l'esame alle due classi
separatamente, e quindi lo sottopone al voto dell'assemblea primaria. Art. 25. - Le modifiche del presente statuto devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei soci nazionali iscritti nell'albo.
--------------------------------------------------- Per ministerio del dottor Raffaele Capasso Notar in Roma. Reg.to a Roma il 4-12-75 Ufficio Atti Pubblici al n. 9810 mod. 71 , Serie I vol. 331. Depositato al Ministero dei Beni culturali.
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